Statuto

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIAN NEIGHBOURHOOD WATCH ASSOCIATION (“I.N.W.A.”) 15 marzo 2018

Art.1 (Denominazione; sede; durata) 1. È costituito, ai sensi degli artt. 14 ss. (in quanto applicabili e/o laddove non derogati dal presente Statuto) del Codice Civile, e delle normative tutte considerabili/applicabili, un ente associativo non commerciale denominato Italian Neighbourhood Watch Association (INWA). 2. L’Associazione ha la propria sede legale in Poggio Catino (Rieti) Via Delle Vestali 25, CAP 02040. 3. La durata dell’Associazione è illimitata (a tempo indeterminato).

Art.2 (Ambito di operatività) 1. L’Associazione non persegue fini di lucro. 2. L’Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale e/o regionale nazionale. 3. Compatibilmente con le vigenti normative applicabili, l’Associazione può istituire anche sedi/filiali all’estero.

Art.3 (Scopi/Oggetto) 1. L’Associazione è apolitica e apartitica, laica e non ha scopi politici e si ispira alla filosofia, agli scopi e ai criteri organizzativi ed operativi dell’EUNWA – European Neighbourhood Watch Association; 2. Essa promuove e sviluppa ogni azione concretamente finalizzata alla coesione e alla sicurezza della comunità. 3. L’Associazione INWA sviluppa iniziative volte a promuovere migliori condizioni di libertà e sicurezza, reali e percepite, per tutte le persone presenti sul territorio nazionale, senza escludere i territori extra-nazionali ed in particolare dell’Unione Europea; 4. L’Associazione INWA sostiene le Amministrazioni locali nello sviluppo di politiche di sicurezza e sostenibilità della cultura della sicurezza urbana ed extra-urbana e promuove iniziative volte alla realizzazione di un sistema integrato (anche a livello culturale) di sicurezza delle città e del territorio fondato sull’integrazione tra la diffusione della cultura della collaborazione tra il c.d. <<vicinato>> e le azioni di prevenzione, contrasto e riparazione dei fenomeni di criminalità, inciviltà, illiceità e disordine urbano diffuso ; 5. L’Associazione INWA favorisce le strategie di prevenzione integrata, le pratiche di mediazione e riduzione del danno, l’attenzione alle vittime dei reati, l’educazione alla convivenza, la valorizzazione del principio di legalità e dello Stato di diritto, attraverso il recupero della coesione sociale, l’eliminazione delle vulnerabilità ambientali e comportamentali che favoriscono il verificarsi dei reati predatori, migliorando i rapporti con le Forze dell’Ordine con segnalazioni qualificate; 6. L’Associazione INWA promuove la progettazione e lo sviluppo di azioni volte alla costituzione dei gruppi di Controllo del Vicinato tra i cittadini e l’espansione di quelli esistenti, assicurandone il coordinamento e il sostegno formativo ed informativo; 7. L’Associazione INWA fornisce agli enti locali ed alle Amministrazioni pubbliche in generale il supporto tecnico (materiale ed immateriale) in relazione ad attività di progettazione sociale, formazione e consulenza preliminare rispetto a progetti di sicurezza urbana e prevenzione situazionale da attività criminosa; 8. L’Associazione INWA promuove e sostiene, al proprio interno e mediante il dialogo e lo scambio di notizie con altri soggetti competenze ed esperienze, lo studio (teorico e pratico) dei temi attinenti alla sicurezza, alla prevenzione della devianza; 9. L’Associazione INWA promuove l’educazione e la formazione al civismo, alla legalità, alla solidarietà sociale, nei temi inerenti la sicurezza oggetto dell’Associazione INWA nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, mediante pubblicazioni cartacee ed elettroniche, corsi e/o assemblee o incontri con studenti e docenti; 10. Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l’Associazione potrà compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune, nel pieno rispetto delle leggi vigenti. L’Associazione potrà, inoltre, nell’ambito del propri fini istituzionali, partecipare a/proporre procedure di gara bandite ai sensi del D.Lgs. 163/2006, e concorrere all’aggiudicazione di appalti pubblici in base alle normative tutte (nazionali ed europee) vigenti.

Art.4 (Associati: categorie; diritti; obblighi; quote associative) 1. Possono far parte dell’Associazione tutti i soggetti (persone fisiche) che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, dal sesso, dalla cittadinanza, dall’appartenenza etnica e dalla professione, che condividano/accettino/osservino presente Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni degli organi statutari, e che vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento dei predetti scopi/finalità associativi; 2. Gli associati si distinguono in soci <<simpatizzanti>>, <<onorari>> ed <<ordinari>>. 3. I Soci Simpatizzanti sono nominati dal Consiglio Direttivo previa presentazione di domanda scritta. Non hanno diritto di voto in Assemblea ma possono inviare comunicazioni scritte e mozioni inerenti la vita sociale del sodalizio che vengono poste ai voti nel corso delle assemblee annuali. Sono soggetti a una quota associativa iniziale e non sono soggetti a una quota sociale annuale ma possono usufruire dei servizi messi a disposizione dall’Associazione; 4. I soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono all’Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione da parte del Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto in Assemblea e sono soggetti a una quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; 5. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare soci <<onorari>> in numero non superiore a cinquanta tra coloro che hanno svolto e/o svolgono attività significative e/o di particolare interesse (operative e/o giuridiche e/o scientifico-accademiche) per la costituzione/buon andamento/mantenimento dell’Associazione. I soci onorari sono esentati dal versamento della quota associativa iniziale e della quota annuale. 6. Tutti i soci hanno inoltre diritto ad essere informati sulle attività dell’associazione, a prendere visione e ad estrarre copia, a proprie preventive spese, presso la sede dell’Associazione, dei verbali assembleari, nonché deliberativi del Consiglio Direttivo, dei libri sociali con gli eventuali allegati documenti, dei bilanci, dei documenti programmatici sociali e dei rendiconti, a essere rimborsati per le mere spese vive effettivamente anticipate/sostenute e documentate nonché preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo nello svolgimento dell’attività prestata in attuazione degli scopi istituzionali dell’Associazione. 7. Tutti i soci devono osservare lo Statuto nonché l’eventuale Regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie, collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative, astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto ovvero in conflitto con gli scopi dell’Associazione e con l’Associazione, pagare la quota associativa di pertinenza con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;

Art.5 (Perdita dello status di socio) 1. I soci cessano di appartenere all’Associazione al ricorrere di una delle seguenti ipotesi: Recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo Esecutivo e ha effetto immediato; 2. Decadenza. Decade automaticamente il socio ordinario che non è in regola con il pagamento delle dovute quote associative; Esclusione. L’esclusione è deliberata con voto del Consiglio Direttivo per gravi motivi e previa contestazione scritta degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni scritte. 3. Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art.6 (Organi sociali) 1. Sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Revisore Unico. 2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Presidente ed adeguatamente documentate.

Art.7 (Assemblea) 1. L’Assemblea è l’Organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci. 2. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie. 3. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (tramite fax, e-mail o raccomandata) da inviarsi ai singoli associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data e l’ora di prima convocazione e (eventuale) seconda convocazione e gli argomenti all’ordine del giorno e da pubblicare sul sito internet dell’associazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati. 4. L’Assemblea generale degli associati è convocata, sempre nel rispetto delle formalità di cui sopra, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o per richiesta del Consiglio Direttivo. In tale ultimo caso l’Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 5. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto ovvero per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.8 (Prerogative/compiti/poteri dell’Assemblea) 1. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione, ed in particolare: approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; entro il mese di aprile di ogni anno approva il bilancio preventivo, nonché il bilancio consuntivo dell’anno precedente; elegge/nomina i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente dell’Associazione ed il Revisore Unico. L’Assemblea può essere svolta in modalità convenzionale o attraverso sistemi digitali. 2. L’Assemblea delibera i regolamenti e le loro modifiche, delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali, delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto. 3. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori. 4. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quella di prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. 5. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. 6. Per le modifiche statutarie e dell’atto costitutivo l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. 7. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 8. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare (oltre sé) che un solo altro socio. 9. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i propri interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia conflitto d’interessi. 10. Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto d’intervento e di voto all’Assemblea. 11. Qualora debbano essere affrontate problematiche specifiche e/o di natura tecnica possono partecipare all’Assemblea con funzioni consultive e senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni. 12. I verbali assembleari, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, nonché da eventuali scrutatori, e resteranno per gli aventi diritto consultabili, con gli eventuali documenti allegati, presso la sede sociale dell’Associazione. I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del Segretario, nell’apposito libro verbali. 13. Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti. 14. Le assemblee si possono svolgere anche per audio conferenza, videoconferenza o chat, a condizione che sia consentito al Presidente della riunione accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

Art.9 (Consiglio Direttivo) 1. Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo dell’Associazione. Esso è formato da complessivi cinque membri, eletti dall’Assemblea tra i propri componenti. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per sette anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le adunanze del Consiglio Direttivo possono tenersi per audio/video conferenza/chat con le stesse modalità previste per l’assemblea. 2. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. In seno al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale contenente le firme di tutti i presenti. I verbali sono riportati nell’apposito libro verbali del Consiglio Direttivo. 3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea, e, in particolare, determina l’ammissione e l’espulsione dei Soci, redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, redige e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo per l’attinente approvazione, stabilisce entità della quota annuale associativa, approva in via preventiva le spese anticipate/sostenute e documentate dagli associati nello svolgimento dell’attività prestata in attuazione degli scopi istituzionali dell’Associazione. 4. Il Consiglio Direttivo decide in ordine alla partecipazione o meno, e sulle rispettive modalità di partecipazione, dell’Associazione alle attività organizzate da altri Enti e/o Associazioni, sulla base dei principi guida ed ispiratori del presente Statuto. 5. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea degli associati della gestione dell’Associazione, nonché della realizzazione dei programmi associativi. Il CD è responsabile, altresì, della gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione e/o ad essa affidati.

Art.10 (Presidente) 1. Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti, pubblici e privati. 2. Il Presidente dell’Associazione presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, coordinandone i lavori; 3. Nomina in seno al Consiglio Direttivo un Vicepresidente che lo può sostituire in tutte le sue funzioni in caso di impedimento e previa specifica autorizzazione. 4. Il Presidente dura in carica sette anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di amministratore del Presidente, il Consiglio Direttivo individua un membro del Consiglio che lo sostituisce in tutte le sue funzioni fino alla successiva Assemblea, che deve essere convocata entro quattro mesi.

Art.11 (Revisore Unico) 1. Il Revisore Unico è nominato dall’Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di comprovate competenze economico-contabili. Il Revisore Unico non può essere contemporaneamente tale ed anche membro del Consiglio Direttivo. 2. Esso dura in carica 7 anni ed è rieleggibile, per un numero massimo di tre mandati, anche non consecutivi. Controlla trimestralmente la gestione amministrativo/contabile dell’Associazione; ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto; relaziona all’Assemblea ed al Consiglio Direttivo.

Art.12 (Fondo comune) 1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da quote e contributi associativi; da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili, sia materiali che immateriali, che diverranno di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; da eventuali oblazioni, contributi volontari e/o liberalità (eredità; donazioni; legati) che pervenissero all’Associazione da soggetti e/o enti pubblici o privati, sia nazionali che internazionali e da chiunque altro (ivi compresi eventuali “sponsor”); da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da finanziamenti derivanti da bandi, o procedure di selezione, o sotto ogni altra forma, pubblici o privati, aventi per oggetto le attività o gli obiettivi del presente Statuto; da eventuali contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati. 2. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’Associazione. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che ciò non sia imposto dalla legge.

Art.13 (Esercizio sociale) • L’esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo; il rendiconto dell’esercizio dovrà essere approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Art.14 (Scioglimento liquidazione) 1. Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 2. L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del Codice Civile (artt. 11 e ss.), sarà devoluto ad altri enti/istituti aventi finalità uguali o analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.15 (Norma finale) • Per quanto qui non menzionato, si fa espresso riferimento alle vigenti norme di Legge in materia di associazione ed agli usi e consuetudini regolanti la materia.